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STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “MIND FOR MUSIC”, di seguito semplicemente Associazione, con sede in Via Volturno n 3, 43125 Parma.
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, nel settore della cultura musicale, in particolare a integrazione delle attività e/o iniziative extrascolastiche del Liceo Musicale “Attilio Bertolucci” di Parma; a titolo esemplificativo si prefigge di:
1. Promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura musicale;
2. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, dando origine a uno spazio dove gli studenti del Liceo Musicale “Attilio Bertolucci” possano provare e suonare al di fuori degli orari scolastici;
3. Coinvolgere amici, conoscenti e genitori degli allievi del Liceo Musicale “Attilio Bertolucci”, al di là delle rappresentanze istituzionali e oltre gli organi collegiali, con la finalità di offrire positive esperienze di relazione, condivisione e stimolo, per favorire alleanze educative a sostegno della crescita umana e culturale degli allievi;
4. Promuovere e sostenere attività, iniziative, interventi e acquisizioni di beni e servizi a favore della formazione musicale degli allievi;
5. Divenire presenza attiva nell’ambito della cultura musicale, anche attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione e sinergia con altri soggetti operanti nel medesimo ambito.
Nel raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si ispira a principi di pluralismo e democrazia, garantendo eguale possibilità per tutti gli associati di partecipare alla vita sociale.
L’Associazione si ispira altresì all’ideale della Scuola Pubblica, quale soggetto formativo capace di offrire agli allievi, oltre ad una forte formazione culturale, solidi principi di responsabilità, senso civico, partecipazione e solidarietà.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di realizzare una pluralità di azioni, in particolare: 
Sviluppo di rapporti di collaborazione e sinergia con altri soggetti pubblici, privati, associazioni omologhe ed enti operanti nell’ambito della cultura musicale;
Scambio e diffusione di informazioni sulle iniziative scolastiche, extrascolastiche, musicali e culturali che prevedono la partecipazione e/o l’interesse degli allievi, della scuola o dell’Associazione;
Realizzazione di un blog informativo per favorire la partecipazione degli associati e lo scambio di idee, proposte e informazioni;
Realizzazione di iniziative concrete di incontro, condivisione e partecipazione;
Raccolta di fondi e risorse, anche attraverso la promozione di iniziative pubbliche in collaborazione con enti pubblici e privati e la partecipazione a concorsi o bandi di finanziamento;
Offerta di idee, tempo, energie e risorse per raggiungere obiettivi condivisi con il Liceo Musicale “Attilio Bertolucci” a favore e sostegno della formazione musicale degli allievi.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’Associazione, la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) Contributi degli aderenti e di privati;
2) Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3) Donazioni e lasciti testamentari;
4) Entrate patrimoniali,
5) Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6) Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo. La quota associativa per l’anno in corso è di 15 Euro. Sarà cura dell’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’Art. 9 successivo, determinare l’importo della quota associativa per gli anni successivi al 2013.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. 
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati a:
1) Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3) Versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto a:
1) Partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2) Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3) Accedere alle cariche associative;
4) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'associazione:
1) l'Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta l’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera l'esclusione dei soci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1)  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2)  predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3)  nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4)  deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne faccia richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11 IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART.13 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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